Statuto

 
 

STATUTO SOCIALE DELLA “SOCIETà NAUTICA GIACINTO PULLINO” – A.S.D.

Costituzione –Sede – Scopi – Durata

Art 1 - La Società Nautica G. PULLlNO, Associazione Sportiva Dilettantistica e senza fini di lucro, ricostituita con sede in Muggia, via Cesare Battisti 17, continua l'attività remiera iniziata ad Isola d'lstria nel 1925. La denominazione dell'Associazione, per brevità, può essere indicata come “S.N. PULLlNO” A.S.D.

Art 2 - Scopo della Società è di promuovere e favorire, gli sport dilettantistici, in particolare le discipline nautiche del canottaggio, della canoa, della vela e del nuoto; tutto ciò sia con finalità agonistiche e diportistiche, sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, compresa l'attività didattica.

Art 3 - La Società ha durata illimitata. E’ facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare nell’interesse sociale l’adesione dell’associazione ad organismi federali regionali e nazionali.

Art 4 - I colori sociali sono l’azzurro e il bianco; la maglia bianca con scritta azzurra. Il vessillo è di colore azzurro con al centro la colomba bianca portante un ramoscello d’ulivo. Il distintivo è un salvagente con scritta sociale circolare, al centro il vessillo e alla base si fregia dei cinque cerchi olimpici per la vittoria olimpica conseguita ad Amsterdam nel 1928.

Soci - Loro doveri e diritti

Art. 5 - Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. I soci possono appartenere alle seguenti categorie: a) Onorari b) Ordinari c) Allievi Sono soci Onorari coloro che, per meriti particolari abbiano validamente contribuito ad elevare il prestigio e lo sviluppo della Società, e, su proposta del Consiglio Direttivo vengono riconosciuti dall'Assemblea Generale dei Soci. Essi pagano una tassa d’iscrizione ed una quota annuale. I soci Ordinari, sono ammessi a norma dell'art. 6; essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale. I soci Onorari ed Ordinari hanno diritto di: 1) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie; 2) chiedere di portare all'Ordine del Giorno argomenti e proposte; 3) fare proposte ed interpellanze durante le Assemblee; 4) votare a tali Assemblee; 5) essere eletto a far parte del Consiglio Direttivo purché socio da almeno 1 anno; 6) frequentare la sede sociale e, ove consentito, fare uso delle imbarcazioni sociali o impianti o attrezzature rispettando peraltro il Regolamento e le limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci Allievi sono ammessi a far parte deII’Associazione con le norme stabilite dall'art. 6 e pagano una tassa di iscrizione e una quota annuale. Essi debbono avere età non inferiore a otto anni e non superiore i diciotto; al compimento del diciottesimo anno di età acquistano automaticamente la qualifica di Soci Ordinari e sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita per tale categoria. I soci Allievi godono di tutti i diritti spettanti ai soci Ordinari ad eccezione di quelli elencati ai punti 2 - 3 - 4 - 5 del presente articolo.

Ammissione e cancellazione del Soci

Art.6 - I candidati a Soci Ordinari devono presentare richiesta scritta alla Presidenza redatta su apposito modulo firmata dal candidato e da due Soci Ordinari. La richiesta dei candidati Soci - Allievi, deve essere firmata dall'interessato e dal padre o da chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo esamina le domande pervenute e, stabilito quali di esse debbono avere corso, provvederà a darne comunicazione all'interessato. In questa materia le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.

Art. 7 - L'ammontare della tassa di iscrizione e delle quote annuali dovute dai Soci, viene stabilita dall'Assemblea ed il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ammissione a Socio. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno. Il ritardato pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, salvo le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 10.

Art. 8 - L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell'Associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nonché a sottostare alle normative in essere alla Federazione Sportiva di appartenenza.

Art.9 - La qualifica di Socio si perde per: dimissioni, radiazione; espulsione. DIMISSIONI: queste devono essere presentate con lettera entro il 30 novembre di ogni anno. RADIAZIONE: i Soci che siano in ritardo di oltre due mesi nel pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell'Associazione, debbono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, ad effettuare il pagamento di quanto da essi dovuto, entro il termine massimo di un mese; in difetto di pagamento il Consiglio. Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità. ESPULSIONE: il Consiglio Direttivo su decisione del Collegio dei Probiviri può disporre l’espulsione dall'Associazione del Socio il quale comprometta in qualsiasi modo il buon nome della Società e tenga una condotta non degna.

Art.10 - Il Socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e dei Regolamenti è passibile delle seguenti sanzioni: • richiamo semplice verbale; • ammonizione scritta; • sospensione temporanea; • espulsione. Entrate Patrimonio -

Esercizio Sociale e Bilancio

Art 11 - Le entrate della Associazione sono costituite: b) dalle elargizioni fatte da Soci o da terzi; c) da tutte le altre entrate che possono concorrere a beneficio dell'Associazione, quali contributi provenienti da Enti, Associazioni Pubbliche o Private, eventuali lasciti e donazioni, e successioni. I proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive.

Art.12- Il patrimonio sociale è costituito: a) dagli impianti sportivi di proprietà della Società; b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare; c) dai materiali ed altre attrezzature; d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili della Società; e) dalle donazioni, lasciti e successioni. L'anno sociale e relativo Esercizio dura dall’1 novembre, al 31 ottobre dell’anno successivo. Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale; la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio deve avvenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Assemblee e Organi Sociali

Art. 13- Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle norme statutarie sono obbligatorie per tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con le quote sociali. Nelle Assemblee Ordinaria e Straordinaria non sono ammesse deleghe.

Art.14·- L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 31 Gennaio, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell'Assemblea; sia in prima che in seconda convocazione e dell’Ordine del Giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all'Albo almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione quando risultino presenti almeno la metà dei Soci. In caso di mancato raggiungimento di tale quota, l'Assemblea sarà convocata mezz'ora dopo con lo stesso O.d.G. in seconda convocazione e sarà ritenuta valida qualunque sia il numero di Soci presenti. Gruppi di almeno dieci Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'Ordine del Giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L’Assemblea Ordinaria provvede a: a) approvare i Bilanci Preventivo e Consuntivo; b) alla nomina del Consiglio Direttivo; c) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti; d) alla nomina dei Probiviri; e) alla determinazione delle quote sociali; f) ad ogni altra decisione relativa allo svolgimento della vita sociale non di competenza del Consiglio Direttivo; Gli argomenti ai punti a - b - c - d non possono venir discussi e deliberati se non figurano all'O.d.G..

Art. 15 - L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e dell'O.d.G. Tale avviso deve essere spedito ai Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato dall'Assemblea. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto con l'indicazione degli argomenti da portare all'O.d.G.. In tale caso il Consiglio provvederà alla convocazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea Straordinaria provvede a: a) approvare la modifica dello Statuto Sociale; b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione; c) deliberare su ogni altra decisione fondamentale per la vita sociale. Tali argomenti non possono venire discussi e deliberati se non figurano all’O.d.G..

Art. 16 - L'Assemblea elegge trai suoi componenti, i propri Presidente e Segretario ed approva l'organizzazione dei lavori e le modalità di votazione. Delle Assemblee devesi stendere, relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo

Art. 17 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti tra i Soci, vengono eletti dall'Assemblea. Gli stessi rimangono in carica un anno è sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si compone di almeno nove elementi e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. I Consiglieri eleggono, nel loro seno, il Presidente e provvedono alla distribuzione delle altre cariche sociali tra le quali almeno: un Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Direttore sportivo e Capo canottiera. Tutte le altre cariche sono onorifiche. I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.

Art. 18 – Al Consiglio Direttivo spetta il raggiungimento degli scopi sociali. Esso dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa della Associazione ed ha facoltà di affidare particolari incarichi inerenti al buon funzionamento della stessa. In particolare al Consiglio Direttivo compete: esaminare e deliberare sulle domande di ammissione o dimissione; b) adottare provvedimenti disciplinari; c) predisporre i bilanci preventivi e consultivi e curare l’attività amministrativa; d) approvare il programma dell'attività sociale e della preparazione tecnica degli atleti; e) nominare i Capi-Sezione i quali possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tal caso essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo; f) stabilire i Regolamenti interni e le norme di funzionamento della sede sociale e quelli per l'uso degli impianti sportivi; g) Decidere le quote per I'utilizzo degli impianti ed altre attrezzature sociali, nonché su ogni altra questione inerente la gestione di attività collaterali ed accessorie.

Art. 19 – Il Presidente è il Capo dell’associazione e la rappresenta in ogni circostanza e ad ogni effetto.

Art. 20 - L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare Presidente Onorario un Socio che si sia particolarmente distinto per la sua attivi!à a favore dell’Associazione.

Art 21 - Il Vicepresidente, designato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Art. 22 - Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle riunioni, cura l'aggiornamento del libro Soci, tiene la corrispondenza e custodisce l'archivio; provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Art. 23 - Il Tesoriere è incaricato all'esazione delle entrate, alla custodia dei fondi sociali ed al pagamento delle spese; provvede alla regolare tenuta dei libri contabili ed alla fine dell’esercizio Sociale presenta il resoconto della gestione.

Art.24 - Il Direttore Sportivo è incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle gare e sottopone al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, l’organizzazione di manifestazioni agonistiche.

Art. 25 - II Capo Canottiera cura il corretto utilizzo della vasca voga, del materiale sportivo e delle imbarcazioni, ne predispone il ricovero e decide sulle eventuali riparazioni. E' responsabile di tutte le attrezzature, sportive e non, e del relativo inventario.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare in seno al Consiglio stesso, un altro Socio qualora, durante il suo mandato, venga a mancare un Consigliere eletto, dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 27- Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi provvedono a nominare fra di loro il Presidente, e partecipano alle, riunioni del Consiglio Direttivo. Esercitano la vigilanza sulla regolare, amministrazione dell'Associazione controllando la regolare tenuta di tutti i libri sociali verificando il rispetto delle norme di Legge, dello Statuto ed il deliberato delle Assemblee.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 28- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea. Ha il compito di pronunciarsi sul comportamento dei Soci che costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione o che, in genere, contravvenga alle norme dello Statuto Sociale. Emette la propria decisione determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa al Consiglio Direttivo che ne curerà l'esecuzione.

Durata e responsabilità

Art. 29- La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo scioglimento può essere deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso spedito ai Soci, almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Per la validità, del deliberato si richiede la presenza di almeno due terzi dei Soci ed una maggioranza favorevole dei due terzi dei votanti. In detta Assemblea, deliberato lo scioglimento, si nominerà una commissione liquidatrice per l'alienazione del patrimonio sociale, e si indicherà l'organismo sportivo, al quale debba essere devoluto l’intero capitale residuo. Qualora l'Assemblea non individuasse, nell'ambito territoriale di sua competenza, alcun organismo sportivo di suo gradimento, la stessa indicherà l’organismo esercitante attività sociale o di beneficenza destinatario della devoluzione.

Art. 30 - L'Associazione non è responsabile per qualsiasi danno derivato al Socio al familiare o al simpatizzante nell'esercizio della loro attività sociale.

Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

Art. 31 - L'Associazione "S.N. G. PULLlNO”·- A.S.D. in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio osserva e farà osservare ai propri iscritti, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo Statuto Federale.

Art. 32- Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni sarà sempre a disposizione dei Soci. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 33 - La “S.N. G. PULLlNO" – A.S.D. è retta dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 2 Giugno 2006.