Statuto

 
 

STATUTO SOCIALE DELLA “SOCIETà NAUTICA GIACINTO PULLINO” – A.S.D.

Denominazione, sede, scopo, colori sociali, corrispondenza e oggetto

Articolo 1 – Denominazione e sede

La Società Nautica “Giacinto Pullino”, Associazione Sportiva Dilettantistica apolitica e senza fini di lucro, ricostituita con sede in Muggia, via Cesare Battisti 17, continua l'attività remiera iniziata ad Isola d'Istria nel 1925. La denominazione dell'Associazione, per brevità, può essere indicata come “S.N. PULLlNO” A.S.D.

Articolo 2 – Scopo

Scopo della Società è promuovere e favorire, gli sport dilettantistici, in particolare le discipline nautiche con finalità agonistiche e amatoriali, di educazione fisica e formazione morale, compresa l'attività didattica, anche nei confronti delle persone con disabilità. La Società è affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio ed è riconosciuta come Scuola Italiana di Canottaggio e Centro di Avviamento allo Sport.

Articolo 3 – Colori sociali

I colori sociali sono l’azzurro e il bianco; la maglia bianca con scritta azzurra. I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo azzurro. Il vessillo è di colore azzurro con al centro la colomba bianca portante un ramoscello d’ulivo. Il distintivo è un salvagente con scritta sociale circolare, al centro il vessillo e alla base si fregia dei cinque cerchi olimpici per la vittoria olimpica conseguita ad Amsterdam nel 1928.

Articolo 4 Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.

Articolo 5 – Oggetto

L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs 36/21 e successive modificazioni.

L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà dell’Associazione.

Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.

L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

·       Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;

·       Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;

·       Ricovero di imbarcazioni private dei soci ad uso prettamente sportivo;

·       Gestione specchio acqueo in proprietà per attività nautiche quali canoa, vela, motonautica e pesca sportiva;

·       Manifestazioni a carattere culturale nel campo delle lettere e delle arti figurative.

Riconoscimento a fini sportivi, certificazione e durata

Articolo 6 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.

L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 39/21.

Articolo 7 - Certificazione

L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel registro delle attività sportive dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 8 - Durata

L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Soci, ammissioni, quote, diritti, doveri e decadenza

Articolo 9 – Soci

L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale, firmata dal candidato e da due Soci Ordinari “proponenti” al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande pervenute e, stabilito quali di esse debbono avere corso, provvederà a darne comunicazione all'interessato. In questa materia le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, il numero di telefono cellulare e un indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, quest’ultima se in possesso, con espressa autorizzazione a utilizzare gli stessi per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene il podestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 10 - Ammissione soci

L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell'Associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché a sottostare alle normative in essere alla Federazione Sportiva di appartenenza.

Art. 11 - Quote Associative

L'ammontare della tassa di iscrizione e delle quote annuali dovute dai Soci, viene stabilita dall'Assemblea ed il pagamento deve essere effettuato al momento dell’ammissione a Socio. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno. Il ritardato pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, salvo le ulteriori sanzioni stabilite dal art.15.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Articolo 12 – Diritti dei soci

L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, socio onorario, etc.

I soci hanno diritto a:

·       Partecipare alla vita associativa;

·       Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale;

·       Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;

·       Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.

Articolo 13 – Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall’assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo

Articolo 14 – Decadenza dei soci

La qualifica di Socio si perde per: dimissioni, radiazione; espulsione.

DIMISSIONI: Il socio è libero di recedere dall’associazione previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o p.e.c. o consegnata a mano, al Consiglio Direttivo, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall’assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

RADIAZIONE: i Soci che siano in ritardo di oltre due mesi nel pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell’Associazione debbono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera o e-mail, ad effettuare il pagamento di quanto da essi dovuto, entro il termine massimo di un mese; in difetto di pagamento il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità.

ESPULSIONE: il Consiglio Direttivo su decisione del Collegio dei Probiviri può disporre l’espulsione dall'Associazione del Socio, il quale comprometta in qualsiasi modo il buon nome della Società e tenga una condotta non degna.

Articolo 15 – Inadempienze dei soci

Il Socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e dei Regolamenti è passibile delle seguenti sanzioni:

•       richiamo semplice verbale;

•       ammonizione scritta;

•       sospensione temporanea;

•       espulsione.

Il socio è comunque obbligato a versare le quote associative deliberate dall’assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

Organi sociali e assemblee

Articolo 16 - Organi Sociali

Sono organi dell’associazione:

a)     l’Assemblea dei soci;

b)    il Presidente dell’associazione;

c)     il Consiglio Direttivo;

d)    il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico;

e)     il collegio dei probiviri.

Articolo 17 - Assemblee

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle norme statutarie sono obbligatorie per tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci in regola con le quote sociali.

Nelle Assemblee l’associato può farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Articolo 18·- L'Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell'Assemblea; sia in prima che in seconda convocazione e dell’Ordine del Giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all'Albo almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita in prima convocazione quando risultino presenti almeno la metà dei Soci.

In caso di mancato raggiungimento di tale quota, l'Assemblea sarà convocata mezz'ora dopo con lo stesso O.d.G. in seconda convocazione e sarà ritenuta valida qualunque sia il numero di Soci presenti.

Gruppi di almeno dieci Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'Ordine del Giorno argomenti e proposte.

Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L’Assemblea Ordinaria provvede a:

a)     approvare i Bilanci Preventivo e Consuntivo;

b)    alla nomina del Consiglio Direttivo;

c)     alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

d)    alla nomina dei Probiviri;

e)     alla determinazione delle quote sociali;

f)     ad ogni altra decisione relativa allo svolgimento della vita sociale non di competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e dell'O.d.G. Tale avviso deve essere spedito ai Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto con l'indicazione degli argomenti da portare all'O.d.G.. In tale caso il Consiglio provvederà alla convocazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

L’assemblea straordinaria è convocata:

a)     per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’associazione;

b)    quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c., ovvero il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 20 – Lavori assembleari

L’assemblea ordinaria o straordinaria eleggono trai suoi componenti, il Presidente e Segretario, delle assemblee stesse ed approva l'organizzazione dei lavori e le modalità di votazione. Delle Assemblee devesi stendere, relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo, funzioni, ruoli e decadenza

Articolo 21 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti tra i Soci, vengono eletti dall'Assemblea. Gli stessi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si compone di almeno nove elementi e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. I Consiglieri eleggono, nel loro seno, il Presidente societario e provvedono alla distribuzione delle altre cariche sociali, tra le quali almeno: un Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Direttore sportivo e Capo canottiera. Tutte le altre cariche sono onorifiche. I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione.

Articolo 22 – Funzioni Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta il raggiungimento degli scopi sociali. Esso dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa della Associazione ed ha facoltà di affidare particolari incarichi inerenti al buon funzionamento della stessa.

In particolare, al Consiglio Direttivo compete:

a)    esaminare e deliberare sulle domande di ammissione o dimissione;

b)    adottare provvedimenti disciplinari;

c)    predisporre i bilanci preventivi e consultivi e curare l’attività amministrativa;

d)    approvare il programma dell'attività sociale e della preparazione tecnica degli atleti;

e)    nominare i Capi-Sezione i quali possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tal caso su invito essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con la possibilità di esprimere un parere consultivo;

f)     stabilire i Regolamenti interni e le norme di funzionamento della sede sociale e quelli per l'uso degli impianti sportivi;

g)    decidere le quote per l’utilizzo degli impianti ed altre attrezzature sociali, nonché su ogni altra questione inerente alla gestione di attività collaterali ed accessorie.

h)    I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del consiglio.

Articolo 23 - Presidente Onorario

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare Presidente Onorario un Socio che si sia particolarmente distinto per la sua attività a favore dell’Associazione e possa espletare funzioni di rappresentanza e di pubbliche relazioni.

Articolo 24 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, designato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Articolo 25 – Il Segretario

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. Redige i verbali delle riunioni, cura l'aggiornamento del libro Soci, tiene la corrispondenza e custodisce l'archivio e cura la comunicazione; provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto di beni e servizi e per l’affidamento di lavori deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 26 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato all'esazione delle entrate, alla custodia dei fondi sociali ed al pagamento delle spese; provvede alla regolare tenuta dei libri contabili ed alla fine dell’esercizio Sociale presenta il resoconto della gestione. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 27 – Il Direttore Sportivo

Il Direttore Sportivo è incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle gare e sottopone al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, l’organizzazione di manifestazioni agonistiche.

Articolo 28 – Il Capo Canottiera

Il Capo Canottiera cura il corretto utilizzo, del materiale sportivo, della vasca voga, delle imbarcazioni, ne predispone il ricovero e decide sulle eventuali riparazioni. È responsabile di tutte le attrezzature, sportive e no, e del relativo inventario.

Articolo 29 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

  • per dimissioni;

  • per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.18 punto b) ovvero la necessità di riconvocare l’Assemblea Ordinaria per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Collegio dei Revisori dei conti/Revisore Unico

Articolo 30 – Revisori dei conti

Il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi, dura in carica due anni e i componenti sono rieleggibili. Essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Esercitano la vigilanza sulla regolare amministrazione dell’Associazione controllando la regolare tenuta di tutti i libri sociali verificando il rispetto delle norme di Legge, dello statuto e il deliberato delle Assemblee.

I membri del collegio dei revisori possono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.

Collegio dei Probiviri

Art. 31 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea. Ha il compito di pronunciarsi sul comportamento dei Soci che costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione o che, in genere, contravvenga alle norme dello Statuto Sociale. Emette la propria decisione determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa al Consiglio Direttivo che ne curerà l'esecuzione.

Bilancio, Entrate e patrimonio

Articolo 32 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo tramite il tesoriere redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare.

Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

I proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere a tale scopo nominato.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre di ciascun anno.

Articolo 33 - Entrate

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:

a)    quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo;

b)    canoni derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

c)    contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d)    contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e)    entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

f)     altre entrate compatibili con le finalità sociali e dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Articolo 34 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

a)    dagli impianti sportivi e dalle imbarcazioni di proprietà della Società;

b)    dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;

c)    dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;

d)    dai materiali ed altre attrezzature;

e)    da tutti gli altri beni mobili ed immobili della Società;

f)     dalle contribuzioni o donazioni di soci, lasciti e successioni;

g)    dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;

h)    dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale;

i)     dalle sponsorizzazioni;

j)     dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti.

Alla fine di ogni Esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale; la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno corrente.

Rappresentanza degli atleti e dei tecnici

Articolo 35 - Rappresentanza

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Prestazione di lavoro e volontari

Art. 36 – Prestazioni di lavoro e volontari

L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal già menzionato decreto.

Devoluzione del patrimonio

Articolo 37 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell’associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Obblighi di comunicazione

Articolo 38 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell’ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

Articolo 39 - Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l’associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Organismo cui l’associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trieste.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede in Muggia e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Canottaggio.

Norma di rinvio e finale

Articolo 40 – Norma di rinvio

Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni sarà sempre a disposizione dei Soci. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione, nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso ed entrerà in vigore a registrazione avvenuta.

Articolo 41 – Norma finale

La Società Nautica “Giacinto Pullino” A.S.D. è retta dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 3 dicembre 2023.

 

IL PRESIDENTE
Fabio Vascotto

 

IL SEGRETARIO
Notaio : Dott.ssa Laura Furlan